PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del buono salute-prevenzione per i giovani).

      1. È istituito il buono salute-prevenzione per i giovani. Il buono si sostanzia in un servizio rivolto a tutti i cittadini italiani che risiedono sul territorio nazionale, che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il diciannovesimo.
      2. Per gli anni 2006 e 2007 il servizio è fruibile a richiesta da tutti coloro che non abbiano ancora compiuto il ventitreesimo anno di età.
      3. Il Ministero della salute predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di sensibilizzazione e di informazione a fini di prevenzione sulla salute riproduttiva.

Art. 2.
(Modalità per la fruizione del servizio).

      1. Le Aziende sanitarie locali, in collaborazione con le strutture di medicina scolastica, predispongono per i giovani che compiano il diciassettesimo anno di età un controllo dello stato generale della salute e una visita specialistica finalizzata al controllo della salute riproduttiva.

Art. 3.
(Modalità applicative).

      1. Le modalità tecniche applicative e la tipologia degli esami sanitari da effettuare sono definite con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi

 

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dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Copertura del servizio).

      1. Il costo del servizio è interamente a carico del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.